- Esclusione per bonifiche e rifiuti interrati:
Le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati e i rifiuti interrati sono esclusi dal D.M. 28 giugno 2024 n. 127. - Procedura "caso per caso":
In questi casi, la qualifica di "non rifiuto" può essere ottenuta solo attraverso autorizzazioni specifiche secondo l'art. 184-ter D.Lgs. 152/2006. - Materiali di riporto:
Se non provengono da siti contaminati e hanno un codice EER ammesso, possono seguire il percorso semplificato del D.M. 127/2024. - Valutazione degli inquinanti:
Occorre verificare la presenza e la concentrazione di inquinanti nelle terre e rocce da bonifica per stabilire i trattamenti e la destinazione finale. - Gestione dei lotti:
Vietata la miscelazione di lotti di aggregato recuperato, salvo siano già qualificati come non-rifiuto e destinati allo stesso scopo. - Aggiornamento autorizzazioni:
Le autorizzazioni/comunicazioni esistenti vanno aggiornate entro 180 giorni; fino ad allora, sono validi i titoli finora in possesso. - Condizioni per EoW:
La cessazione della qualifica di rifiuto può avvenire solo se tutte le condizioni dell'art. 184-ter, comma 1, sono rispettate; altrimenti si seguono le regole ordinarie di recupero.
Gestione terre e rocce da scavo: nuovi chiarimenti dal Ministero
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato, tramite interpello n. 204986 del 3 novembre 2025, importanti chiarimenti sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, in particolare nei casi di bonifica ambientale e materiali di riporto. Le nuove indicazioni dettagliate aiutano a orientarsi tra procedure semplificate, casi esclusi e obblighi normativi con impatti concreti sulle attività tecniche e autorizzative.

