| Testo Unico 2025 CNI - In vigore dal 1° gennaio 2025 (Circolare CNI n. 234/2024) |
L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua. L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). Gli ingegneri possono conseguire crediti con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale. |
Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 crediti formativi dal totale posseduto (15 CFP per iscrizioni semestrali). Il numero massimo di crediti cumulabili è 120. A coloro che risultano già iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo sono accreditati 60 CFP. |
Il criterio di valutazione dei corrispondenti CFP da assegnare ad ogni evento sarà quello indicato nell'Allegato A del Testo Unico 2025. In linea generale, per attività di apprendimento non formale che prevedano la frequenza frontale o a distanza sincrona di corsi, seminari e convegni, sono riconosciuti 1 credito per ogni ora. |
Il conteggio totale dei crediti formativi maturati viene gestito automaticamente dalla piattaforma www.formazionecni.it. Alla data del 1° gennaio di ogni anno solare, viene rilevato il totale CFP posseduto. Al 31 dicembre successivo: detrazione automatica di 30 CFP (o 15 CFP per iscrizioni dal 1° luglio al 31 dicembre), quindi verifica che non superi la soglia massima di 120 CFP. I CFP sono attribuiti dai Provider accreditati dopo verifica di frequenza e apprendimento (inclusa FAD con test). |