Crediti Formativi Ingegneri

L'aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri è un obbligo derivante dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. In attuazione delle disposizioni dell'art 7 del decreto, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha adottato il Regolamento e le relative Linee di Indirizzo che disciplinano la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.
crediti formativi ingegneri
Testo Unico 2025 per l'aggiornamento della competenza professionale L'obbligo di aggiornamento professionale degli ingegneri decorre dal 1° gennaio 2014. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione, ad eccezione dei 5 CFP di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a etica e deontologia professionale, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.
 

Crediti formativi per Ingegneri: tabella riepilogativa

 
Regolamento Adempimenti iscritto Definizione crediti Rapporto crediti/ore Riconoscimento crediti
Testo Unico 2025 CNI - In vigore dal 1° gennaio 2025 (Circolare CNI n. 234/2024) L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua. L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). Gli ingegneri possono conseguire crediti con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale. Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 crediti formativi dal totale posseduto (15 CFP per iscrizioni semestrali). Il numero massimo di crediti cumulabili è 120. A coloro che risultano già iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo sono accreditati 60 CFP. Il criterio di valutazione dei corrispondenti CFP da assegnare ad ogni evento sarà quello indicato nell'Allegato A del Testo Unico 2025. In linea generale, per attività di apprendimento non formale che prevedano la frequenza frontale o a distanza sincrona di corsi, seminari e convegni, sono riconosciuti 1 credito per ogni ora. Il conteggio totale dei crediti formativi maturati viene gestito automaticamente dalla piattaforma www.formazionecni.it. Alla data del 1° gennaio di ogni anno solare, viene rilevato il totale CFP posseduto. Al 31 dicembre successivo: detrazione automatica di 30 CFP (o 15 CFP per iscrizioni dal 1° luglio al 31 dicembre), quindi verifica che non superi la soglia massima di 120 CFP. I CFP sono attribuiti dai Provider accreditati dopo verifica di frequenza e apprendimento (inclusa FAD con test).

Testo Unico 2026 per l'aggiornamento della competenza professionale
In vigore dal 1° gennaio 2026
Diritti di Segreteria autorizzazione Provider e accreditamento eventi
Circolare del CNI n°341 del 13/03/2014   
Linee di indirizzo 2 - FAD
Circolare del CNI n°376 del 23/05/2014   
Autorizzazione richiesta 15 CFP per aggiornamento informale legato all'attività professionale
Circolare del CNI n°449 del 19/11/2014   
Linee di indirizzo 3
Circolare del CNI n°450 del 19/11/2014   
Trattamento ai fini IVA dei corsi di formazione professionale continua svolti dal CNI, dagli Ordini Provinciali, dalle associazioni di iscritti ad Albi o da altri soggetti privati che ricevono l'autorizzazione dal CNI, nel confronti degli iscritti agli Albi.
Circolare del CNI n°665 del 05/02/2016 
Linee di indirizzo 4
Circolare del CNI n°722 del 29 Aprile 2016

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