Recupero dei rifiuti inerti: cosa chiarisce il MASE

terre da scavo

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Il Ministero dell'Ambiente ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del Decreto n. 127 del 28 giugno 2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali inerti da costruzione, demolizione e di origine minerale.

🔍 Cosa cambia per il codice EER 17 05 04 (terre e rocce da scavo)?
  • Se il materiale viene trasformato in aggregato recuperato (cioè in un prodotto che ha cessato di essere rifiuto), questo può essere usato per recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
  • In questo caso, l'impianto deve ottenere un'autorizzazione ordinaria secondo l'art. 208 del Dlgs. 152/2006.
♻️ E se non viene trasformato?
  • È comunque possibile eseguire il recupero ambientale diretto (operazione R10), purché il materiale:
    • non sia pericoloso;
    • abbia superato i test di cessione (come da DM 5 febbraio 1998);
    • sia usato secondo un progetto approvato dall'autorità competente;
    • rispetti le norme tecniche e le caratteristiche ambientali del sito.
✳️ Due strade distinte
  1. Aggregato recuperato (End of Waste) → autorizzazione ordinaria (art. 208 del D.lgs. n. 152/2006)
  2. Rifiuto tal quale secondo la tipologia 7.31-bis → procedura semplificata (artt. 214-216 del D.lgs. n. 152/2006)
🎯 In sintesi Il recupero diretto tramite l'operazione R10 è ancora possibile anche senza il passaggio preliminare a "aggregato recuperato", ma solo seguendo le regole della procedura semplificata. L'interpretazione del MASE conferma la coesistenza di entrambe le vie di recupero, evitando ambiguità per gli operatori del settore.

Maggiori informazioni: Interpello ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127. 
 
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