Terre e rocce da scavo: ulteriori chiarimenti dal Ministero

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In vigore dal 6 ottobre scorso, il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 pubblicato sulla GURI n. 221, del 21 settembre 2012, disciplina l’utilizzazione delle Terre e rocce da scavo; l’emanazione di tale regolamento era stato previsto dall'articolo 49 del decreto Liberalizzazioni (decreto legge n. 1/2012).

 

In risposta ai quesiti posti dall'Ordine dei Geologi dell'Umbria alla Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente quest'ultimo chiarisce che tale decreto non si applica al materiale riutilizzato nello stesso sito in cui è stato prodotto.

 

Il materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è stato prodotto è escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) e quindi anche della disciplina del DM 161/2012.

 

Restano invece incertezze sull'applicabilità della procedura prevista nel decreto ai materiali da scavo prodotti nell’ambito dei cosiddetti piccoli cantieri(<6000 mc="" il="" ministero="" dell="" ambiente="" precisa="" che="" decreto="" em="">“non tratta l’argomento in quanto l’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall’art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto".

 

 

 

 

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