Nuovo regolamento sulla gestione delle Terre e Rocce da Scavo ai sensi dell'art.8 DL 133/2014

sottoprodotto terre da scavo campionamento caratterizzazione piano di utilizzo cantieri grandi dimensioni cantieri piccole dimensioni deposito temporaneo piano di campionamento riutilizzo materiali di riporto valori di fondo dm 161-2012 dpr 120-2017 dau dichiarazione di avvenuto utilizzo piano di indagine sito di produzione deposito intermedio

GEOCORSI E-learning

Abstract

Il DPR 13 giugno 2017, n. 120, di recente emanazione per la gestione delle Terre e Rocce da scavo (d'ora in avanti T&R), in vigore dal 22 agosto 2017, in linea con quanto previsto dall'art.8 del DL 133/2014, ha l'obiettivo di apportare un riordino ed una semplificazione di tutti i procedimenti in materia di gestione dei suddetti materiali come sottoprodotti e non come rifiuti.

Il DPR costituirà pertanto, d'ora in avanti, il riferimento unico in questo settore, spazzando via la confusione che si è generata negli anni a causa dei numerosi provvedimenti emanati in materia, non sempre coerenti tra loro.
 

Premessa

Secondo la definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 e s.m.i., le Terre e Rocce provenienti da operazioni di scavo devono essere considerate tali laddove il soggetto che ha in carico l'opera "si disfa, ha intenzione di disfarsi o è obbligato a disfarsi" delle stesse.

In particolare, alla luce dell'elenco dei rifiuti modificato con la Decisione UE 955/2014 e riportato nell'allegato D alla Parte IV del Dlgs 152/2006, queste possono essere ricercate all'interno della famiglia 17, relativa ai rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, contenente i seguenti due CER:

  • 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
  • 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Trattasi pertanto di un rifiuto con "codice a specchio", da classificarsi e caratterizzarsi secondo quanto riportato nella premessa all'Allegato D del D.Lgs.152/2006 così come modificato dalla L. 116/2014.

Pertanto, indipendentemente dal fatto che le T&R siano o meno da considerarsi "pericolose", queste rientrano per definizione nel campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti.

Qualora qualificate come tali, esse vanno di conseguenza gestite secondo quanto previsto dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006, con particolare riferimento alle modalità operative del "deposito temporaneo" ed avviate a recupero (operazioni R) o a smaltimento (operazioni D) in accordo con la normativa vigente.

Esistono però determinate condizioni alle quali le T&R possono essere gestite in deroga alla normativa in materia di rifiuti, con ovvie conseguenze sui benefici economici ed operativi delle imprese di settore, fermi restando i principi quadro europei di rispetto di tutela della salute umana e dell'ambiente naturale sotto la cui egida muove la normativa nazionale.

Sinteticamente, le eccezioni possono essere di due generi:

  • Esclusione dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti (art. 185 del D.Lgs.152/2006, riutilizzo "in situ" materiale non contaminato);
  • Gestione come "sottoprodotto" (art. 184-bis del D.Lgs.152/2006).
Schema di gestione delle terre e rocce da scavo
Figura 1

 

Gestione come sottoprodotti (art. 184-bis)

Ai fini della gestione di un materiale come sottoprodotto, l'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 richiede il soddisfacimento di quattro condizioni:
  • la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  • è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  • la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  • l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Il medesimo articolo contiene inoltre la previsione dell'emanazione di specifici Decreti Ministeriali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché specifici materiali siano da considerare sottoprodotti in luogo di rifiuti.

Sebbene la gestione delle T&R come sottoprodotto sia stata agevolata dal Legislatore al punto tale da aver emanato nel 2012 il primo DM, ai sensi di quanto sopra, proprio per questa categoria di sostanze, nel corso degli anni si sono succeduti correttivi ed aggiornamenti che hanno portato ad un quadro normativo estremamente complesso e di non semplice interpretazione ed utilizzo.

In particolare, ad oggi la gestione delle T&R come sottoprodotti è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

  • l'articolo 184bis del Dlgs 152/2006;
  • il DM 161/2012 per il riutilizzo delle terre e rocce nei "grandi" cantieri;
  • l'articolo 41bis del Dl 69/2013 (cd. "Fare") per la gestione dei "piccoli" cantieri;
  • il DL 133/2014 (cd. "Sblocca Italia") per i terreni provenienti da siti contaminati ai sensi del Titolo V della Parte IV del Dlgs 152/2006;
  • il DM 264/2016 sui requisiti generali per i sottoprodotti che contiene riferimenti anche alle T&R, sebbene la sua applicabilità nello specifico non sia ancora chiarissima.

Nella stesura del quadro normativo sopra indicato si è omesso di citare i provvedimenti relativi a casi molto specifici, quali, ad esempio, le deroghe per le zone colpite da terremoti, la gestione dei residui di lavorazione dei materiali lapidei o le tecniche di posa in opera delle infrastrutture digitali.

Alla luce della complessità giuridica del quadro determinatosi, il Legislatore, con l'art.8 del già citato DL 133/2014 adotta la previsione "entro 90 giorni" dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica di specifiche disposizioni di riordino e di semplificazione della materia enunciando sette criteri "guida" volti sostanzialmente alla razionalizzazione, semplificazione e coerenza della normativa di settore, salvaguardando la garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

Con quasi tre anni di ritardo, il 19 maggio 2017 il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato in via definitiva il nuovo schema di DPR recante la disciplina in materia di gestione delle T&R ai sensi dell'art.8 del DL 133/2014, che, dal momento della sua emanazione e pubblicazione in GU costituirà il riferimento quadro in materia, venendo contestualmente abrogati:

  • il DM 161/2012;
  • l'art.184-bis, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • gli artt. 41, comma 2 e 41-bis del DL 69/2013.
 

Sintesi delle novità introdotte con il nuovo DPR

Secondo quanto previsto dall'art.8 del DL 133/2014, il nuovo provvedimento contiene i seguenti principali elementi di semplificazione:
  • definizioni più chiare ed in linea con la normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • disciplina chiara e dettagliata del "deposito intermedio" delle T&R qualificate sottoprodotti;
  • eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità Competente di ogni trasporto avente ad oggetto T&R qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni; attualmente tale obbligo è previsto dal DM 161/2012;
  • procedura più spedita nei cantieri di grandi dimensioni per attestare i requisiti delle T&R per la qualificazione come "sottoprodotti": analogamente ad una SCIA, la procedura prevede un meccanismo di silenzio-assenso "decorsi i 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità Competente" per avviare la gestione delle T&R come previsto dal PdU e pertanto non è più ritenuta "necessaria" una sua approvazione da parte dell'AC;
  • procedura più spedita per apportare "modifiche sostanziali" al PdU tramite semplice dichiarazione ex DPR 445/2000;
  • possibilità di proroga di due anni della validità del PdU;
  • tempi certi pari ad un massimo di 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle Agenzie per la Protezione Ambientale per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel PdU;
  • specifica disciplina per il deposito temporaneo delle T&R qualificate rifiuti, che prevede quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle previste nel D.Lgs.152/2006 per le altre tipologie di rifiuti;
  • le condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate.
 

Grandi e piccoli cantieri

Ai fini della gestione delle T&R da scavo ai sensi dell'art. 184-bis, il nuovo schema di DPR individua procedure differenti in funzione dei volumi di scavo e della tipologia di cantiere di origine:
  • cantieri di piccole dimensioni (sotto i 6.000 mc);
  • cantieri di grandi dimensioni (sopra i 6.000 mc) non sottoposti a VIA;
  • cantieri di grandi dimensioni (sopra i 6.000 mc) sottoposti a VIA.

Sia nel primo, che nel secondo caso, la sussistenza delle condizioni previste per la gestione come sottoprodotto, è attestata dal produttore tramite la predisposizione della Dichiarazione di Utilizzo, resa ai sensi del DPR 445/2000 e la sua trasmissione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Nella DU il produttore indica le quantità di T&R da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo.

Nel caso di cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale, il proponente è tenuto alla redazione del Piano di Utilizzo delle T&R e alla sua trasmissione, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, all'Autorità Competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Molto sinteticamente, il Piano di Utilizzo deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. inquadramento territoriale e topo-cartografico (cartografie, estremi catastali, planimetrie, profili e volumi di scavi e riporti, etc.);
  2. inquadramento urbanistico;
  3. inquadramento geologico ed idrogeologico (ricostruzioni stratigrafiche, livelli piezometrici, etc.);
  4. descrizione delle attività svolte sul sito (cicli produttivi, possibili sostanze presenti nelle matrici ambientali, indagini pregresse, etc.);
  5. piano di campionamento e analisi (risultanze delle indagini svolte per la caratterizzazione ambientale delle T&R, predisposte ed eseguite sulla base di quanto riportato negli Allegati al DPR).
Gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto
Figura 2
 

 

Esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti

Ai sensi del comma 1 dell'art. 185 del D.Lgs.152/2006, non sono da considerare "rifiuti":
  • "il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati";
  • "il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato".

Nel caso in cui sia verificata, con riferimento alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/2006, l'assenza di contaminazione per il suolo o altro materiale allo stato naturale, questo può pertanto essere riutilizzato a fini di costruzione nello stesso sito esulando dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti.

Qualora il riutilizzo sia invece previsto in siti diversi, il comma 4 del medesimo art.185 rimanda invece alla normativa sui rifiuti e alle definizioni di "rifiuto" e "sottoprodotto" da essa previste.

Nel caso di presenza di materiali di riporto, intesi come "miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri" (DL 69/2013), ai fini dell'applicazione della deroga prevista dall'art.185, questi devono essere presenti in percentuali inferiori al 20% in peso e valutati tramite apposito test di cessione eseguito secondo i dettami del DM 05/02/98 di concerto con le Autorità di Controllo per la scelta dei parametri di controllo.

Lo stato di qualità delle matrici da scavare, ai fini del rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere accertato attraverso apposita campagna di indagini ambientali condotta secondo quanto disposto dagli Allegati al DPR e la predisposizione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che deve essere trasmesso, prima dell'inizio dei lavori, agli Enti Competenti e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

© Riproduzione riservata
Ultimo aggiornamento:


Ricevi i migliori articoli e news di Geocorsi direttamente nella tua casella di posta!