Tra le professioni tecniche anche la categoria dei Geologi, precursori nel campo dellaggiornamento continuo avendo adottato sin dal 2008 un proprio regolamento destinato a certificare laggiornamento delle conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione, a partire dal 1° Gennaio 2014 e nel rispetto del D.P.R. 137, devono ottemperare a tale obbligo.
In base al Regolamento per la Formazione professionale continua, approvato con delibera del 5 ottobre 2013, gli iscritti agli albi professionali degli Ordini Regionali dei Geologi devono acquisire crediti formativi partecipando a seminari, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, etc. che abbiano come oggetto le materie inerenti la professione di geologo, sia che derivino direttamente dai contenuti della L. n. 112 del 3 febbraio 1963 e del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, sia che derivino da altre normative statali o regionali.
Ciascun periodo di APC ha durata triennale e ogni iscritto allAlbo Unico Nazionale deve conseguire 50 crediti tra il 1° gennaio del primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno considerando che lesubero di crediti acquisiti durante un triennio non è mai trasferibile al triennio successivo. Il regolamento APC stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati dagli Ordini Regionali, anche in convenzione con Università, Enti ed istituti di ricerca riconosciuti comprese le associazioni scientifiche, e dai soggetti appartenenti allElenco Formatori, autorizzati dal CNG su parere del Ministero di Giustizia. Nella circolare 377/2014 del CNG vengono infatti delineate le procedure per liscrizione allElenco dei Formatori Autorizzati (EFA) nonché i criteri per la richiesta ed il successivo riconoscimento di crediti APC per iniziative formative proposte dai soggetti iscritti.
Tra le attività didattiche utili allottenimento di crediti formativi, come per gli altri professionisti dellarea tecnica (ingegneri, architetti, geometri..), anche per i geologi vi è lopportunità di frequentare corsi di formazione a distanza. Dal regolamento si apprende che La frequenza diretta o a distanza allevento di APC dà diritto, in linea di principio ad 1 credito per ogni ora o frazione di ora di lezione, risultante dallattestato di partecipazione rilasciato dal soggetto che ha organizzato lattività di APC.
Viene inoltre specificato che, nel caso di partecipazione ad eventi svolti a distanza, i crediti potranno essere acquisiti previa apposita verifica intermedia e finale e che al soggetto organizzatore spetta il compito di illustrare, nellistanza di validazione, il metodo adottato per la verifica delle presenze dei partecipanti.
Al termine del periodo di APC triennale, entro il 1° marzo del successivo anno, liscritto deve presentare al Consiglio dellOrdine Regionale di appartenenza richiesta di riconoscimento dellAPC svolta, con documentazione comprovante lo svolgimento dellattività formativa; non è stata ancora adottata una modulistica standard a riguardo anche se alcuni OO.RR., di propria iniziativa, hanno predisposto un modulo, per semplificare lesame della documentazione pervenuta dai propri iscritti. In ogni caso, per vedersi riconosciuti i crediti APC, i professionisti devono presentare allO.R. di appartenenza tutta la documentazione idonea a comprovare lavvenuta partecipazione agli eventi accreditati.
Il rilascio della certificazione APC, ovvero lattestato rilasciato con cadenza triennale dellavvenuto aggiornamento, spetta agli Ordini Regionali che, previa verifica, ne dovranno dare comunicazione al CNG per il costante aggiornamento dellAlbo Unico Nazionale.
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